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In Italia i catasti comunali o estimi del Medioevo stabilivano che i cittadini avessero iscritti in essi i loro beni mobili e immobili. C'erano spesso grandi differenze tra gli Stati. Con l'Impero napoleonico i funzionari applicarono un modello comune.
Tuttavia solo con l'unità d'Italia ci fu una grande rielaborazione dei catasti, poiché i sistemi in uso negli stati preunitari differivano ancora fra loro per metodo ed evidenze; alcuni erano geometrici, altri descrittivi, qualcuno mancava di triangolazioni, di misurazioni, di scale e di diverse basi.
La prima norma dell'Italia unita al riguardo, la legge n. 1831 del 14 luglio 1864, detta poi "legge sul conguaglio provvisorio", poiché doveva durare fino al 1867, tentò di definire l'imposta fondiaria nel neonato regno. I risultati furono pessimi anche per via dell'imposizione, che si basava sulle superfici anziché sulla loro redditività.
Successivamente fu emanata la legge n. 3682 del 1º marzo 1886, legge Messedaglia, sulla perequazione fondiaria. Essa ordinava l'istituzione di un catasto allo scopo di calcolare le imposte, con l'adozione del sistema di rappresentazione cartografica di Cassini-Soldner. La legge non riuscì a superare la differente gestione, che in alcune zone del nord Italia aveva reso non avvicendabile il cosiddetto "catasto tavolare": esso è tuttora in uso nelle province di Trieste, Trento, Bolzano e Belluno.
Con questa legge si intendeva promuovere una normazione che consentisse la probatorietà, ma la rispondenza dello stato di fatto a quello di diritto, che comportava complesse procedure nella riesecuzione delle terminazioni e nella rielaborazione dei punti fiduciali, non fu ottenuto per difetto organizzativo degli enti da preporvi. Il catasto classico rimane pertanto non probatorio.
Nel 1901 nasce nell'ambito del Ministero delle Finanze la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici. Con la legge n. 321/1901 fu introdotto il "tipo di frazionamento". Venne poi approvato con R.D. n. 1572 dell'8 ottobre 1931 il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, seguito dal regolamento di cui al R.D. n. 2153 dell'8 dicembre 1938 (regolamento per la conservazione del catasto terreni). Con essi fu introdotta la separazione tra catasto terreni e catasto fabbricati.
Il catasto dei fabbricati, istituito con la legge n. 652 del 11 settembre 1939, modificata dal decreto legge n. 514 dell'8 aprile 1948, è entrato in vigore con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142 del 01/12/1949 - il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e in conservazione il 1º gennaio 1962). Occorrerà un trentennio per gettarne le basi, a seguito di un lavoro preliminare di accertamento, e per procedere alle successive operazioni di qualificazione, di classificazione e di formazione delle tariffe.
Nel 1940 fu adottato il sistema di rappresentazione Gauss-Boaga, inizialmente per alcune registrazioni geodetiche locali, poi per la cartografia generale. Con la legge n. 1043 del 17 agosto 1941 il catasto conosce una delle prime e innumerevoli riforme che si sono succedute nel corso degli anni: infatti la legge n. 68 del 2 febbraio 1960 ammise l’amministrazione del catasto negli organi cartografici dello Stato e con la legge n. 679 del 1º ottobre 1969 fu introdotto il "tipo mappale".
Negli anni ottanta il materiale cartaceo del vecchio catasto venne informatizzato e digitalizzato. Le mappe catastali esistenti su fogli enormi, spesso sciupati, vennero scannerizzate da scanner di formato ultragrande, ripulite dalle macchie, dalle righe dovute alle pieghe e dallo sporco.
Il progetto che durò alcuni anni, a cura della Sogei che aveva vinto la gara, portò alla installazione sul territorio nazionale di 93 centri di elaborazione dati, (uno per ogni capoluogo di provincia) contenenti le mappe e le informazione relative alla provincia.
Negli anni 2000 l'accesso alle informazioni è stato reso possibile via internet, sia per soggetti istituzionali (geometri, enti) che per i privati.
Il catasto terreni italiano è a fini fiscali; per questo motivo vengono calcolati per ogni immobile due redditi: reddito dominicale e reddito agrario.
Il catasto vigente in Italia è, come recita il primo articolo della sua legge istitutiva, "geometrico", particellare e non "probatorio": le sue registrazioni, sebbene contengano in parte le mutazioni di proprietà dei beni censiti, non hanno valore di piena prova della proprietà, ai sensi della definizione nella norma del 1886.
Nel catasto ordinario, infatti, le schede relative alla conservazione del catasto fabbricati sono "intestate" ai nomi, non ai beni.
Il passaggio di proprietà, per acquisto o successione, di un terreno o immobile viene registrato subito alla locale conservatoria, dopo alcuni mesi al catasto.
Il catasto e i servizi relativi, nonché quelli geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, sono gestiti dall'Agenzia delle entrate che dal 1º dicembre 2012 ha incorporato l'Agenzia del territorioe dai comuni che hanno scelto di esercitare le funzioni catastali loro attribuite da apposite convenzioni.